Ufficio di Stato Civile - Acqui Terme - Piemonte - Italia
I servizi svolti dall'Ufficio di Stato Civile:
Nascita
La nascita deve essere denunciata, entro 10 giorni, presso l’ Ufficio di Stato Civile del Comune oppure, entro 3 giorni, presso la Direzione dell’ Ospedale o della Clinica dove è avvenuto il parto.
La dichiarazione di nascita può essere resa indifferentemente da uno dei genitori, dal medico, dall’ ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.
I documenti occorrenti sono lo stato di famiglia e l’ attestazione di nascita, rilasciata dalla struttura ospedaliera dove l’ evento è avvenuto; non è più necessaria la presenza di due testimoni.
In alternativa a quanto sopra, i genitori, o uno di essi, hanno facoltà di denunciare la nascita, sempre entro 10 giorni, nel proprio Comune di residenza, qualora non coincida con il Comune dove la nascita è avvenuta.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita deve essere resa nel Comune di residenza della madre.
Pubblicazioni di Matrimonio
Il matrimonio civile o concordatario deve essere sempre preceduto dalle pubblicazioni.
I documenti necessari sono i seguenti:
Certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato libero rilasciato dal Comune di residenza in carta legale (se nell’ ultimo anno si è avuta la residenza in altro Comune è necessario consegnare il certificato di stato libero rilasciato dal Comune di precedente residenza);
Dichiarazione scritta da parte di coloro che esercitano od hanno esercitato la potestà comprovante che i nubendi non si trovano in nessuna delle condizioni che impediscono il matrimonio; oppure, in alternativa, la copia integrale dell’ atto di nascita dei nubendi;
Copia integrale dell’ atto di morte del coniuge defunto per i vedovi;
Copia integrale degli atti dei precedenti matrimoni per i divorziati.
Ai sensi dell’ art. 2 comma 5 della Legge n. 127/97 e dell’ art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 403/98 (snellimento dell’ attività amministrativa) i documenti necessari per la pubblicazione, su autorizzazione degli interessati, vengono richiesti direttamente dall’ Ufficio dello Stato Civile del Comune in cui avviene la pubblicazione.
In caso di matrimonio concordatario, celebrato cioè secondo il rito cattolico, i nubendi devono dapprima rivolgersi al parroco, il quale rilascerà loro la richiesta di pubblicazioni da consegnare al Comune.
L’ atto di pubblicazione resta affisso alla porta della Casa Comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive
Matrimonio
Il matrimonio può essere celebrato non prima del quarto giorno e non oltre il centoottantesimo giorno compiuta la pubblicazione.
In caso di matrimonio civile bisogna accordarsi con l’ Ufficio di Stato Civile per la disponibilità della sala sita a Palazzo Robellini. Per i non residenti l’ uso della sala è soggetto a pagamento di tariffa, attualmente fissata in lire 100.000.
Durante la celebrazione del rito, religioso o civile, i coniugi possono optare per il regime della comunione o della separazione dei beni.
Certificazione
L’ ufficio rilascia al momento della richiesta i certificati di nascita, matrimonio, morte, nonché l’ estratto per riassunto dei vari atti di stato civile.
I certificati di nascita o morte, attestanti situazioni non suscettibili di modifiche, hanno validità illimitata.
Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Le copie integrali degli atti possono essere rilasciate soltanto ad uso pubblicazioni di matrimonio; in caso contrario è indispensabile l’ autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Decesso
La denuncia di morte deve essere effettuata da un famigliare o da persona delegata, entro 24 ore dal verificarsi del decesso.
L’ eventuale cremazione del cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.
In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge superstite oppure, in difetto, dal parente più prossimo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Le spese per la cremazione sono interamente a carico del Comune di residenza del defunto.
Cittadinanza
Le domande per l’ acquisizione della cittadinanza italiana nei casi previsti dalla legge n. 91/1992 vanno presentate alla Prefettura competente.
Non è possibile in questa sede un discorso più dettagliato, data la complessità della materia.
Basti qui ricordare che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può inoltrare domanda per l’ acquisizione della cittadinanza italiana se risiede legalmente in Italia da almeno sei mesi oppure, se risiede all’ estero, dopo tre anni dalla data di matrimonio.
Orario di apertura al pubbblico
Lunedì: 8.30 / 13.30 - 15.00 / 17.30
Martedì: 8.30 / 13.30
Mercoledì: 8.30 / 13.30
Giovedì: 8.30 / 13.30 - 15.00 / 17.30
Venerdì: 8.30 / 13.30
Sabato: 9.30 / 11.30
Contatti
Ufficio stato civile
Tel: 0144770255 -
Fax: 014457627
Email: statocivile@comune.acquiterme.al.it
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