Acqui Terme, Piemonte, Italia.

Polizia Municipale - Acqui Terme - Piemonte - Italia

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA


PREAVVISO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA


L'infrazione può essere conciliata entro 5 giorni presso il COMANDO polizia MUNICIPALE DI ACQUI TERME, Corso Roma n°2 oppure versando sul c/c n° 92096973 intestato a COMUNE DI ACQUI TERME – AVVISI DI CONTRAVVENZIONE NON NOTIFICATI, indicando nella causale di versamento:
  • il numero di protocollo del preavviso d'accertamento.
  • la data di compilazione
  • la targa del mezzo.
Il mancato pagamento del preavviso d'accertamento entro il termine predetto comporterà la spedizione tramite raccomandata giudiziaria del verbale di contestazione riferito alla violazione, in questo caso oltre all'importo della violazione saranno addebitate le spese di accertamento e di notificazione di Euro 16.00.



MODALITA' PER IL RICORSO AL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA


Ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.) - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore o I’obbligato in solido possono proporre entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notifica, ricorso al Prefetto di Alessandria, con atto da presentarsi o da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a questo Comando di Polizia Municipale. Al ricorso possono essere allegati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere inoltre richiesta l’audizione personale alla medesima autorità. Il ricorso può essere presentato direttamente il Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Provvedimenti del Prefetto (art. 204 C.d.S.) - Il Prefetto emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione più eventuali spese. La medesima autorità, qualora non ritenga fondato l’accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis C.d.S.) - Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore, nello stesso termine di 60 giorni e qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Acqui Terme.

Titolo esecutivo (art. 203 C.d.S.) - Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e, se consentito, non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre che per spese di procedimento, eventuali maggiorazioni, aggi e diritti di riscossione.

 





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