Terme di Acqui, Piemonte, Italia.

Ufficio Anagrafe - Acqui Terme - Piemonte - Italia

L'Ufficio Anagrafe si occupa di:





Trasferimento di residenza da altro comune

In caso di trasferimento di residenza da altro Comune in Acqui Terme, l’interessato deve presentarsi allo sportello munito di documento d’identità.

Innanzitutto va chiarito che la residenza, alla luce della normativa vigente e di una consolidata giurisprudenza, è il luogo dove una persona ha la sua dimora abituale, cioè dove abita, dove vive, dove svolge le sue relazioni sociali. L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente è dunque subordinata all’effettiva presenza del soggetto sul territorio comunale.

Al fine di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino e la situazione di fatto, l’ufficio è tenuto a disporre appositi accertamenti per mezzo del Comando di Polizia Municipale di Acqui Terme; in base alle informazioni assunte, si decide se accogliere o meno la richiesta di iscrizione anagrafica.

Al momento dell’accoglimento dell’istanza, prima di inviare la pratica migratoria al Comune di provenienza per la corrispondente cancellazione anagrafica, l’ufficio comunale provvede all’aggiornamento della patente di guida e della carta di circolazione dei veicoli eventualmente intestati al richiedente. Entro tre mesi l’interessato riceverà dall’Ufficio Centrale della Motorizzazione Civile uno o più tagliandi adesivi con l’indicazione del nuovo indirizzo, da applicarsi sulla patente e sui documenti di circolazione.


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Cambiamento di Abitazione

Per denunciare il cambio di indirizzo nell’ambito del territorio del Comune di Acqui Terme è sufficiente che l’interessato o un componente maggiorenne della sua famiglia si presenti allo sportello con un documento d’identità

L’iter procedurale da seguire è analogo a quanto sopra descritto per i trasferimenti di residenza da Comune a Comune. L’unica differenza sostanziale sta nella maggiore celerità della pratica in quanto il procedimento amministrativo non coinvolge altri Comuni.


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Carta di Identità

La carta d’identità può essere rilasciata a chi abbia compiuto 15 anni di età. Per il rilascio occorre rivolgersi all’Ufficio Anagrafe con:
  • N. 3 fotografie formato tessere, ovviamente uguali tra loro, recenti e a capo scoperto.
  • Carta d’identità scaduta oppure, in mancanza, denuncia di furto o di smarrimento presentata alla locale Stazione dei Carabinieri o al Comando di Polizia Municipale.

La carta d’ identità ha validità di anni 5 e può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza; se valida per l’espatrio è considerata equipollente al passaporto per i Paesi appartenenti alla Comunità europea. Si ricorda infine che nei documenti di riconoscimento, per motivi di tutela della riservatezza, non è più prevista l’indicazione dello stato civile (coniugato/a, celibe, nubile, vedovo/a, già coniugato), salvo espressa richiesta da parte dell’interessato.


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Certificato ad uso espatrio per minori di anni 15

Anche i minori di anni 15 possono avere un loro documento di riconoscimento valido nell’ambito della Comunità Europea. Per ottenerlo è richiesto quanto segue:
  • N. 2 fotografie formato tessera.
  • Atto di assenso all’espatrio da parte di entrambi i genitori, da sottoscrivere presso l’Ufficio Anagrafe in presenza del dipendente addetto.
L’istanza, corredata dalla fotocopia della carta d’identità dei genitori, viene inoltrata dall’Ufficio Anagrafe alla Questura di Alessandria. I tempi di rilascio si aggirano intorno ai 7-8 giorni.


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Passaporto


A partire dal 26 ottobre 2006 le Questure rilasciano il passaporto elettronico, dotato di un microprocessore che consente la registrazione dei dati, certificati elettronicamente, riguardanti il titolare del documento (data anagrafici e fotografia).


Il passaporto elettronico viene a sostituire ogni altra tipologia di passaporto (passaporto a lettura ottica, passaporto con foto digitali) che non verranno più rilasciati a partire dal 26 ottobre. L’emissione del nuovo documento consentirà ai cittadini italiani di recarsi anche negli Stati Uniti in esenzione dal visto.


DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO ELETTRONICO


L’interessato deve presentarsi di persona agli sportelli dell’Anagrafe comunale per sottoscrivere, alla presenza del dipendente addetto, l’istanza da inoltrare alla Questura di Alessandria, corredata della seguente documentazione:

 

- attestazione di versamento di Euro 44,66 sul Conto Corrente Postale n. 67422808 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro (indicare, come causale del versamento, “importo per il rilascio del passaporto elettronico”);


- due fotografie formato tessera, aventi le caratteristiche indicate alla pagina seguente;
- marca amministrativa di concessioni governative da Euro 40,29, in vendita presso le tabaccherie o gli uffici postali;


- eventuale passaporto scaduto;


- In presenza di figli minori, a prescindere dallo stato civile del richiedente, è necessario l’assenso all’espatrio da parte dell’altro genitore. Nel caso in cui l’altro genitore fosse impossibilitato a firmare o rifiutasse di firmare l’atto di assenso, è obbligatorio produrre autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, rilasciata dalla Pretura.


- i minori di anni 18 devono produrre atto di assenso all’espatrio sottoscritto da entrambi i genitori;
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità, da allegare all’istanza inoltrata alla Questura.


FOTOGRAFIE


Le fotografie per il rilascio del passaporto elettronico dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- non anteriori a 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza, dimensioni 40x40 mm., sfondo bianco, volto ripreso frontalmente completamente scoperto senza ombre o riflessi, ricomprendente il 75-80% dello spazio, stampate su carta non lucida e con colori ad alta definizione, espressione del viso neutra con la bocca chiusa, l’eventuale presenza di occhiali deve permettere chiaramente la distinzione degli occhi che devono risultare chiari e privi di riflessi. Non sono accettate foto digitali.

 

 

NOTIZIE UTILI


Il passaporto ha validità di anni 10 dalla data del rilascio. Una volta trascorsi 10 anni non è più rinnovabile in nessun caso.


I figli minori di anni 16 possono essere iscritti sul passaporto di uno o di entrambi i genitori. Se il minore ha compiuto 10 anni, sono necessarie n. 2 fotografie del minore stesso.

 

Il passaporto elettronico consente ai cittadini italiani di recarsi negli Stati Uniti senza necessità di visto. I minori possono recarsi negli Stati Uniti soltanto se muniti di passaporto individuale, non essendo sufficiente l’iscrizione sul passaporto dei genitori.

 

I tempi per ottenere il documento si aggirano mediamente intorno ai 12-15 giorni, spedizione compresa. In casi di estrema urgenza, adeguatamente documentati (biglietto aereo già prenotato, motivi di lavoro ecc.) è possibile ridurre i tempi di rilascio presentandosi direttamente agli sportelli della Questura di Alessandria, Ufficio Passaporti, Corso Lamarmora n. 71 (orario di apertura al pubblico da lunedì a venerdì, ore 9-12)
Si rammenta infine che l’espatrio non è consentito a chi abbia procedimenti fallimentari in corso o pendenze penali a carico.


Certificazione

L’Ufficio Anagrafe del Comune di Acqui Terme rilascia, al momento della richiesta, i seguenti certificati, singoli o cumulativi:
Residenza / stato di famiglia / stato di famiglia ad uso assegni familiari / cittadinanza / godimento dei diritti politici / iscrizione nelle liste elettorali / esistenza in vita / stato libero / vedovanza.

I certificati anagrafici hanno validità di sei mesi; possono essere utilizzati anche oltre la data di scadenza, purché l’interessato dichiari, in fondo al documento, che i dati riportati non hanno subito variazioni rispetto alla data del rilascio.

Attenzione!

È importante ricordare che in via generale le certificazioni anagrafiche, al contrario di quanto comunemente si ritenga, devono essere rilasciate in carta resa legale, con applicazione di marca da bollo da lire 20.000. Il rilascio in carta libera è previsto esclusivamente nei casi elencati nella tabella B del D.P.R. n. 642/72.

Quando l’ utente richiede un certificato anagrafico è tenuto pertanto ad indicare l’uso al quale il documento è destinato. In caso contrario l’operatore comunale sarà costretto ad applicare la marca da bollo. La mancata applicazione dell’imposta di bollo, quando prevista, comporta evasione fiscale, con responsabilità solidale a carico del richiedente e del pubblico ufficiale che rilascia il certificato.


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Autenticazione di Copia

Autenticare la copia di un atto o di un documento significa attestare che la copia stessa è conforme all’originale. L’interessato deve pertanto presentarsi allo sportello con il documento originale e la copia che intende autenticare, in modo che il funzionario addetto possa operare il dovuto confronto.

Le copie così autenticate tengono luogo degli originali a tutti gli effetti, ma possono essere presentate soltanto ad organi della Pubblica Amministrazione; risultano invece prive di valore per quanto riguarda i rapporti di natura privatistica.

In base alle recenti innovazioni in materia di documentazione amministrativa è inoltre prevista, sia pure limitatamente ai procedimenti concorsuali, una sorta di "auto-autenticazione" di copia. Infatti l’interessato può dichiarare di essere a conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione (una rivista, un libro, un articolo)o di un titolo (di studio, di abilitazione, di servizio, ecc.)è conforme all’originale in suo possesso.


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Autenticazione di Fotografia

L’interessato deve presentarsi di persona allo sportello con la fotografia da autenticare e un documento di riconoscimento.

L’autenticazione (a volte definita nel linguaggio amministrativo, meno correttamente, "legalizzazione")è richiesta in genere per il rilascio del passaporto, della patente di guida o di altre autorizzazioni come porto d’armi, licenza di caccia, licenza di pesca.


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Autenticazione di Firma

La legge n. 127/97 (nota come "Bassanini bis"), recentemente entrata in vigore, ha abolito l’autenticazione della firma sulle istanze da produrre ad organi della Pubblica Amministrazione o ad imprese di gestione di servizi pubblici, purché la sottoscrizione avvenga davanti all’impiegato al quale si consegna l’atto.

Pertanto il cittadino, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, può recarsi direttamente presso l’ufficio a cui l’istanza è rivolta (Regione, Provincia, Camera di Commercio, Motorizzazione Civile, Ufficio Imposte Dirette, ecc.) e firmare di fronte al dipendente addetto, senza più passare attraverso gli uffici comunali.

In caso di invio per posta o consegna tramite terzi occorre allegare all’istanza fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Va infine ricordato, sebbene non si tratti ormai di una novità, che la firma da apporre in calce alle domande di partecipazione a concorsi o selezioni per l’assunzione nelle PP.AA. non è più soggetta ad autenticazione.


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Documentazione mediante semplice esibizione

Un altro passo in avanti sulla strada della semplificazione amministrativa è la possibilità di attestare cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attraverso la semplice esibizione della carta d’identità.

La legge riconosce infatti al documento di riconoscimento lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati; pertanto è vietato alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi di richiedere certificati attestanti dati che si possono ricavare dal documento di riconoscimento esibito.

Così, ad esempio, di fronte alla richiesta di un certificato di nascita, il cittadino può presentare la carta d’identità,dove data e luogo di nascita risultano indicati; altrettanto di fronte alla richiesta di un certificato di residenza, sempre ammesso che nel frattempo l’indirizzo indicato sulla carta d’identità non abbia subito variazioni.


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Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà serve per dichiarare, sotto la propria responsabilità, quei fatti, stati e qualità personali a conoscenza dell’interessato, che non rientrano tra le posizioni autocertificabili elencate dall’art. 2 della legge n. 15/68 e dall’art. 1 del D.P.R. n. 403/98.

Si differenzia dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione in quanto non sostituisce un certificato, bensì un atto di notorietà, che appartiene alla categoria delle verbalizzazioni e che richiederebbe la presenza di due testimoni a conoscenza dei fatti.

Fino ad un recente passato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà andava resa davanti ad un pubblico ufficiale (notaio, segretario comunale, cancelliere, funzionario incaricato dal Sindaco), il quale procedeva contestualmente all’autenticazione della firma del dichiarante.

Tale procedura è stata eliminata nella quasi totalità dei casi. Si possono quindi distinguere tre ipotesi:

Quando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene presentata insieme o comunque in seguito ad una domanda rivolta alla P.A, il cittadino deve semplicemente firmare davanti al dipendente addetto

Se la domanda e la contestuale dichiarazione sono presentate tramite un’altra persona o inviate per posta o per fax, occorre allegare la fotocopia di un documento d’identità di chi ha firmato l’una e l’altra.

Nei rari casi in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è resa in forma autonoma, senza essere collegata ad un’istanza, è ancora richiesta l’autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficio.


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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Lunedì : 8.30 / 13.30 - 16.00 / 17.30
Martedì : 8.30 / 13.30
Mercoledì: 8.30 / 13.30
Giovedì: 8.30 / 13.30 - 16.00 / 17.30
Venerdì:

8.30 / 13.30

Sabato: 9.30 / 11.30
   
Tel.: 0144 / 770252
Fax: 0144 / 57627
   
Email: anagrafe@comune.acquiterme.al.it
   
Indirizzo Piazza A. Levi, 12 - 15011 - Acqui Terme - AL - Italia



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