Autocertificazione - Comune di Acqui Terme
GUIDA PRATICA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE
In seguito all’entrata in vigore
del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
i rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni sono divenuti
più semplici.
Lo strumento chiave per la semplificazione amministrativa è
l’autocertificazione (più propriamente “dichiarazione
sostitutiva di certificazione”), ossia la possibilità
per il cittadino di sostituire i tradizionali certificati con
una semplice dichiarazione “fai da te”.
CHE COS'E' L'AUTOCERTIFICAZIONE
L’autocertificazione è appunto una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza autentica di firma e senza bollo, che sostituisce i normali certificati.
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CHE COSA SI PUO' AUTOCERTIFICARE
Un’ampia gamma di fatti, stati,
qualità personali può essere oggetto di autocertificazione.
Il cittadino può infatti dichiarare:
- Dati anagrafici e di stato civile
(data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento
dei diritti civili e politici, stato di celibe, coniugato,
vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita,
nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente
o discendente, maternità e paternità, separazione
o comunione dei beni);
- Titoli di studio e qualifiche professionali,
esami sostenuti, titoli di specializzazione o di abilitazione,
titoli di aggiornamento, titoli di qualificazione tecnica,
titoli di formazione;
- Situazione economica e reddituale;
- Assolvimento degli obblighi contributivi;
- Possesso e numero di codice fiscale
o di partita IVA;
- Tutti i dati contenuti nell’anagrafe
tributaria;
- Qualità di tutore o curatore;
- Assenza di condanne penali a proprio
carico;
- Iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalle pubbliche amministrazioni;
- Posizione agli effetti degli obblighi
militari;
- Stato di disoccupazione;
- Qualità di pensionato e
categoria di pensione;
- Qualità di casalinga;
- Qualità di studente;
- Iscrizione ad associazioni o formazioni
sociali.
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COME
SI REDIGE UN'AUTOCERTIFICAZIONE
Niente di più facile: il cittadino
può utilizzare gli appositi moduli prestampati che ogni
pubblico ufficio è tenuto a mettere a disposizione dell’utenza.
In alternativa è sufficiente un foglio di carta in bianco,
sul quale l’interessato scriverà in modo leggibile
le proprie generalità e i dati che intende autocertificare.
Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale
dei certificati che sostituiscono.
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CHI PUO' RENDERE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
- I cittadini italiani.
- I cittadini dell’Unione
Europea.
- I cittadini extracomunitari in
possesso di regolare permesso di soggiorno possono autocertificare
solo i dati che possono essere attestati da una pubblica amministrazione
italiana.
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CHI E' TENUTO AD ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE
Le pubbliche amministrazioni in genere
sono OBBLIGATE ad accettare l’autocertificazione
La novità consiste nel fatto che l’onere di produrre
i certificati non grava più sul cittadino; al contrario
sarà l’amministrazione procedente ad acquisire
d’ufficio i certificati occorrenti, richiedendoli direttamente
all’amministrazione che detiene i dati. Lo scambio di
informazioni avviene così tra pubbliche amministrazioni,
senza coinvolgere l’utente.
Il pubblico impiegato che si ostina a richiedere certificati
ai cittadini, anziché accettare l’autocertificazione,
commette violazione dei doveri d’ufficio e corre il rischio
di incorrere in sanzioni disciplinari che possono arrivare sino
all’estinzione del rapporto di lavoro.
Le imprese che gestiscono servizi pubblici (RAI, Enel, Telecom,
Omnitel, Italgas, Ente ferrovie, Ente poste, aziende municipalizzate,
aziende di trasporto pubblico, ecc.) sono equiparate alla pubbliche
amministrazioni e sono pertanto soggette alle norme in materia
di autocertificazione.
I privati (ad esempio banche ed assicurazioni)
possono decidere se accettare o meno il ricorso all’autocertificazione
da parte dei loro utenti. Per i privati, a differenza delle
amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione
non è un obbligo, ma una facoltà.
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ECCEZIONI
ALLA REGOLA GENERALE
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di
conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere
sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione
Le regole dell’autocertificazione non si applicano inoltre
ai procedimenti di competenza dei tribunali.
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LA
RESPONSABILITA' DI CHI AUTOCERTIFICA
Il cittadino è responsabile
di quanto dichiara con l’autocertificazione. Le amministrazioni
che ricevono un’autocertificazione effettuano controlli
a campione. In caso di dichiarazioni false il cittadino viene
denunciato all’autorità giudiziaria, può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici
ottenuti.
ATTENZIONE
Il ricorso all’autocertificazione presenta evidenti vantaggi
in termini di tempo (si evitano code agli sportelli) e in termini
di costi (l’autocertificazione non è mai soggetta
né ad imposta di bollo né a diritti di segreteria
o di rimborso stampati).
Tuttavia l’autocertificazione rimane una facoltà
e non un obbligo per il cittadino. Chi lo desidera, può continuare ad avvalersi dei tradizionali certificati.
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STAMPATI
PER AUTOCERTIFICAZIONE
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