Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore e/o l'obbligato solidale possono proporre ricorso; esso deve essere indirizzato al Prefetto di Alessandria, da presentarsi al predetto Comando.
Qualora entro il termine predetto non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di contestazione costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione.
Nel caso in cui invece il Prefetto, valutato il ricorso eventualmente prodotto, ritenga fondato l'accertamento, verrà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul verbale.
Contro l'Ordinanza ingiuzione del Prefetto può essere proposta opposizione al Giudice di Pace di Acqui Terme entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento.
È possibile adire l'Autorità Giudiziaria direttamente, evitando il ricorso al Prefetto.
acqui terme, alessandria,piemonte, italia, sindaco acqui, sindaco acqui terme, acqui terme italia, italia, governo acqui terme, cultura acqui terme, servizi acqui terme, commercio acqui terme, commercio terme, fango termale, terme albergo, terme benessere, terme fanghi, terme hotel, terme in italia, terme italia; terme italiane, terme offerte, terme piemonte, terme spa, therme, turismo terme, turismo acqui terme, vacanza, vacanza italia, vacanza piemonte, vacanze benessere, vacanze terme, terme regione