Terme di Acqui, Piemonte, Italia.

Polizia Municipale

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MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

PREAVVISO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

L'infrazione può essere conciliata entro 60 giorni presso il COMANDO polizia MUNICIPALE DI ACQUI TERME, Corso Roma n°2 oppure versando sul c/c n° 14539159 intestato a COMUNE DI ACQUI TERME - SERVIZIO DI polizia MUNICIPALE, indicando nella causale di versamento:

  • il numero di protocollo del preavviso d'accertamento.
  • la data di compilazione
  • la targa del mezzo.
Il mancato pagamento del preavviso d'accertamento entro il termine predetto comporterà la spedizione tramite raccomandata giudiziaria del verbale di contestazione riferito alla violazione, in questo caso oltre all'importo della violazione saranno addebitate le seguenti spese:

- nel caso in cui la raccomandata giudiziaria sia stata ritirata direttamente dal portalettere del servizio PP.TT. va versata la somma relativa alla sanzione amministrativa, maggiorata di £.10.500 (Euro 5.42) per le spese di accertamento e notifica

. - nel caso in cui invece la raccomandata giudiziaria sia stata ritirata presso l'Ufficio PP.TT. ove è stata depositata per mancata consegna, va versata la somma relativa alla sanzione amministrativa, maggiorata di £. 21.000 (Euro 10.85) per spese di accertamento e doppia notificazione.

Il mancato pagamento, anche parziale, di quanto dovuto comporta l'iscrizione a ruolo per il recupero coattivo della sanzione amministrativa raddoppiata, delle spese di accertamento, di notifica e degli interessi moratori, dedotto quanto eventualmente già versato entro i 60 giorni dalla data di avvenuta notifica.

MODALITA' PER IL RICORSO

Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore e/o l'obbligato solidale possono proporre ricorso; esso deve essere indirizzato al Prefetto di Alessandria, da presentarsi al predetto Comando.

Qualora entro il termine predetto non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di contestazione costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione.

Nel caso in cui invece il Prefetto, valutato il ricorso eventualmente prodotto, ritenga fondato l'accertamento, verrà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul verbale.

Contro l'Ordinanza ingiuzione del Prefetto può essere proposta opposizione al Giudice di Pace di Acqui Terme entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento.

È possibile adire l'Autorità Giudiziaria direttamente, evitando il ricorso al Prefetto.


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